Nel caso in cui si rimanga coinvolti, senza colpa, in un incidente stradale è necessario informare tempestivamente la compagnia di assicurazioni competente per il risarcimento, al fine di ottenere il ristoro dei danni eventualmente subiti.
A seconda delle circostanze del caso concreto, si dovrà informare la propria compagnia di assicurazione (risarcimento diretto) o la compagnia di controparte; la disciplina dettagliata è indicata agli articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Come suggerito sempre dal nostro Studio è opportuno che anche tale fase inziale venga affidato a un avvocato le cui spese, peraltro, sono poste a carico delle compagnie.
In ogni caso, nella lettera di cd. “messa in mora“, vanno innanzitutto indicate le generalità del soggetto danneggiato, comprensive del codice fiscale.
È, inoltre, fondamentale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, comprensiva dei corretti riferimenti spazio-temporali (ovverosia dell’indicazione del luogo e dell’orario in cui esso si è verificato).
Nel caso di danni materiali al mezzo di proprietà, è opportuno indicare il luogo e gli orari in cui lo stesso potrà essere visionato e il tempo per il quale esso è a tal fine lasciato a disposizione delle Compagnie; se si è un possesso di un preventivo di riparazione, è opportuno allegarlo alla lettera.
Nel caso di danni fisici, è necessario allegare quanto meno il referto di pronto soccorso, riservandosi di far pervenire la documentazione medica attestante l’entità del danno subito, il certificato di compiuta guarigione e l’eventuale perizia medico-legale di parte, ove non ancora disponibili; sempre in tali ipotesi, va inoltre dichiarato se si ha diritto o meno a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005.
In ogni caso, non bisogna mai dimenticare di allegare alla lettera per la richiesta di risarcimento danni copia del modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro o del verbale delle autorità, ove intervenute.
A seguito dell’entrata in vigore della legge numero 124/2017, se i danni riguardano solo le cose e non le persone, nella lettera vanno indicati anche i nominativi dei testimoni; infatti, se il danneggiato non identifica immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente non potrà poi chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.
A tal proposito vanno comunque fatte due importanti precisazioni.
Innanzitutto, chi non indica i testimoni nell’immediatezza riceverà comunque, entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, una lettera dall’assicurazione con la quale verrà invitato a provvedervi nel termine di 60 giorni.
In secondo luogo, in tre casi eccezionali un determinato soggetto può essere chiamato a testimoniare in giudizio anche se il suo nominativo non è stato tempestivamente indicato all’assicurazione. Si tratta nel dettaglio del caso in cui l’identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile, del caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia e del caso in cui il sinistro abbia cagionato anche danni alle persone.
TEMPI DI RISPOSTA DELL’ASSICURAZIONE:
Le Compagnie, in caso di danni materiali, devono formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento, o comunicare i motivi per i quali ritengono di non doverla formulare, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, adeguatamente articolata.
I tempi si riducono a trenta giorni nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di lesioni personali, invece, le imprese di assicurazione sono tenute a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della lettera, adeguatamente formulata, e di tutta la documentazione medica necessaria.





