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LA MANCIA VA TASSATA!!! (Cassazione)

Per la Suprema Corte, le mance (ossia il gesto di liberalità del cliente), percepite in ragione del rapporto lavorativo, rientrano nel reddito da lavoro dipendente, per cui vanno tassate.

A confermarlo la formulazione letterale di due articoli del testo unico delle imposte dei redditi, che contengono una nozione onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente.

Queste le conclusioni dell’ordinanza n. 26510/2021 della Cassazione.

*****

La vicenda processuale

Tutto nasce da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno di imposta 2005, contestato ad un lavoratore, nella Sua qualità di capo ricevimento di un albergo: egli avrebbe infatti percepito, ma non dichiarato, mance per un valore pari ad € 73.321,00!!!

1° grado: Il contribuente ricorre presso la Commissione Provinciale di Sassari che ne respinge il ricorso.

2° grado: La Comissione Tributaria Regionale della Sardegna ne accoglie poi il ricorso; secondo la CTR della Sardegna, le mance non sono tassabili perché non rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente, così come definito dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo vigente dal 2004 al 2008. Le stesse hanno infatti natura aleatoria, perché percepite dai clienti e non dal datore di lavoro.

Cassazione: L’Agenzia delle Entrate, soccombente in appello,ricorre in Cassazione e contesta la violazione e falsa applicazione dell’art 51 commi 1 e 2 del testo Unico delle imposte sui Redditi, insistendo che le somme percepite a qualsiasi titolo dal lavoratore dipendente contribuente in relazione al rapporto di lavoro subordinato rientrano nella nozione di reddito da lavoro tassabile. Non solo dunque il salario percepito dal datore di lavoro.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Nella suddetta ordinanza n. 26510/2021, gli Ermellini definiscono reddito da lavoro dipendente quello rappresentato da tutte le somme e da tutti i valori percepiti a qualsiasi titolo durante il periodo d’imposta, comprese le erogazioni liberali collegate al rapporto di lavoro subordinato, come peraltro sancito dall’articolo 49 del TUIR e pertanto ritengono che “…il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste…”.

Come già osservato infatti in un’altra occasione “mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame (ora art. 49 TUIR) prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. Costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti.”

Fonti: 
www.StudioCataldi.it

www.altalex.com

www.dejure.it

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