
La Corte di Cassazione (VI sezione civile – ordinanza n. 21752/2020) ribadisce che il genitore provvede al mantenimento del figlio maggiorenne se non dimostra che questi ha raggiunto l’indipendenza economica o l’inerzia (o un ingiustificato rifiuto) nel cercare e svolgere un lavoro.
Preliminarmente, gli Ermellini rammentano che, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli debba osservarsi il principio secondo il quale ciascuno dei coniugi ha l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Gli elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono il tenore di vita dallo sesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. n. 17089/2013 e n. 4811/2018).
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne, la Suprema Corte, come detto, ribadisce (cfr. già sentenza Cassazione n. 5088/2018) che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, “ipso facto“, con il raggiungimento della loro maggiore età (peraltro come ora codificato dall’art. 155-quinquies c.c., comma 1: “ Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”) ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Fonti:
www.studiocataldi.it





