La guida di una bicicletta dopo aver assunto alcool configura il reato di guida in stato di ebrezza.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4893 del 2 febbraio 2015 ha confermato il consolidato orientamento e ha ritenuto che: “il reato di guida in stato di ebrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale“.
Spieghiamo meglio la pronuncia della Consulta.
Ci si riferisce al reato previsto e punito dall’art. 186 del Codice della Strada: “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: ….”
La norma sembra presupporre la guida di un veicolo; or bene, l’articolo 46 del medesimo Codice elenca le tipologie di veicoli ed indica: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche“.
Per velocipedi, s’intendono quei veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico (art. 50 CdS).
Pertanto, ai velocipedi, o meglio ai loro conducenti, si applicano senz’altro le norme di comportamento generali disposte per gli utenti della strada: ne deriva che, in linea con quanto previsto in generale dall’articolo 140 del C.d.s., anche i ciclisti sono tenuti ad agire in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Da qui la pronuncia della Suprema Corte che, però, precisa anche “…il reato in parola è configurabile ogni qual volta si rilevi la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.”
L’ultima precisazione della Corte consente di concludere con un consiglio: se si è “alticci”, meglio condurre il velocipede a mano.
In siffatte ipotesi si è considerati alla stessa stregua dei pedoni (Cfr.: Cass. civ., Sez. III, 07/01/1991, n. 57; App. Roma Sez. IV, 6/09/2006; Trib. Reggio Emilia Sez. I, 10/01/2006) e, pertanto, soggetti solo all’osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza.
Ed infine un’ultima precisazione: l’eventuale accertamento di guida di un velocipiede in stato di ebrezza non prevede l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente, non ravvisandosi alcun collegamento tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso (bicicletta) e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa (cioè il titolo di guida/patente) la quale in questo caso non costituisce il “presupposto” per mettersi alla guida.






