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Riconoscimento del figlio nato da una coppia gay

La recente sentenza della Cassazione n. 8029/2020, in tema di riconoscimento del figlio nato da una coppia gay, conferma le precedenti pronunce in materia e ribadisce che la legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004) nega la genitorialità svincolata dal legame biologico.

Il problema si pone per la donna che, pur avendo dato il proprio consenso alla procreazione assistita, di fatto non ha sostenuto la gravidanza: in questo caso infatti, il riconoscimento si pone in contrasto con quanto sancito dall’art 4 della legge n. 20/2004 che non permette forme di genitorialità svincolate dal legame biologico.

IL CASO

Una coppia di omosessuali ricorre in Tribunale perché si sono viste negare dall’ufficiale di Stato civile il riconoscimento del figlio naturale di entrambe.

Le donne, unite da un’unione civile, hanno avuto il bambino ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita eterologa all’estero portata avanti da una delle due, con il consenso dell’altra.

In primo grado, il Giudice accoglie la richiesta delle donne e dispone la rettifica dell’atto di stato civile redatto dall’ufficiale tramite la sostituzione di un atto nuovo in cui entrambe le madri devono essere indicate con i relativi cognomi.

Il P.M ricorre in Corte d’Appello che però respinge l’impugnazione e conferma la sentenza di primo grado.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura ricorrono in Cassazione sostenendo che le pronunce risultano viziate per eccesso di giurisdizione e violazione di diverse disposizione di legge, in particolare con riferimento alla legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita che, tra l’altro, prevede il divieto per le coppie omosessuali di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita: aprire il riconoscimento a situazioni come quella del caso di specie, realizzatasi all’estero, comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle verificatesi in Italia.

Inoltre evidenziano che in questo caso il figlio non dovrebbe fare altro che prendere atto di una volontà imposta dai genitori e che un rapporto di filiazione svincolato da un legame naturale infine preclude la possibilità di conoscere eventuali patologie ereditarie fisiche e psichiche, pregiudicando così il diritto del minore a essere curato.

La Consulta accoglie gran parte dei motivi dell’impugnazione e cassa le precedenti pronunce: il fatto che le unioni civili siano riconosciute come legami meritevoli di tutela e che, anche dal punto di vista sociale, ci si stia avviando verso il riconoscimento del diritto alle coppie omosessuali di crescere un figlio, non sgancia la filiazione dal legame biologico.

Peraltro, ad oggi, la legge n. 76/2016 sulle unioni civili nel testo consente l’adozione, non la procreazione medicalmente assistita.

La Corte ha anche chiarito che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione non viola il diritto del minore alla vita familiare se in concreto gli viene assicurata la possibilità di vivere un’esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie; nel caso di specie quindi, il negare al genitore non biologico di essere “mamma” non viola il diritto del minore perché non gli nega di fare parte comunque di un nucleo familiare, così come non gli nega il trattamento giuridico previsto per lo status di figlio.

La Cassazione conclude “il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l’art. 4, comma terzo, della legge n. 40 del 2004 e con l’esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico”.

Per concludere ricordiamo che l’attuale quadro normativo italiano, che abbiamo cercato di sintetizzare in questa sede, non contrasta con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ha escluso che una legge nazionale che riservi il ricorso alla procreazione assistita per finalità terapeutiche solo alle coppie eterosessuali sterili, discrimini quelle omosessuali.

La Corte ha infatti sottolineato che in questa materia gli Stati godono di un’ampia discrezionalità perché sul punto non vi è uniformità di vedute a livello europeo.

Fonti:
www.cortedicassazione.it

www.studiocataldi.it

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