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IL REATO DI STALKING – AGGIORNAMENTO

La Cassazione ricorda che il reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 bis del Codice Penale, è integrato da più azioni reiterate, moleste e minacciose; di conseguenza IL SINGOLO EPISODIO ISOLATO NON HA RILEVANZA PENALE, IN TERMINI DI STALKING.

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Preliminarmente, ricordiamo la disciplina dell’articolo citato:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

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Gli atti successivi commessi, da un soggetto già condannato per il reato di atti persecutori, si possono considerare collegati ai precedenti e dare quindi vita alla continuazione, solo se danno vita ad un nuovo reato completo in tutti i suoi elementi.

In linea con i dettami normativi sopra riportati, deve quindi trattarsi, per quanto riguarda il reato di stalking, di una pluralità di condotte reiterate, moleste e minacciose in grado di cagionare il perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Queste le precisazioni della sentenza n. 12041/2021 della Corte di Cassazione che, nel caso specifico, ha escluso l’integrazione di un nuovo reato di stalking per un soggetto che, già condannato per lo stesso delitto, uscito dalla detenzione, si recava a casa della vittima e suonava due volte il campanello chiedendole di parlare.

NON C’E’ STALKING SE L’AZIONE COMPIUTA E’ UNICA.

L’uomo nel dettaglio ha suonato la prima volta alle 16.45; la persona offesa dopo aver risposto ha chiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. Dopo qualche minuto l’imputato ha suonato nuovamente il campanello. La persona offesa ha risposto credendo fossero Carabinieri. Arrivate sul posto le Forze dell’Ordine rilevavano in effetti la presenza dell’imputato e lo stato di forte agitazione della vittima, in lacrime.
Or bene, la Corte ribadisce che “In tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto sia stato già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell’art. 81 c.p., solo nel caso in cui diano vita a un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia a una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all’art. 612-bis c.p. e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un’unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia” ed aggiunge “azione unica non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di atti che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell’azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa”.

Nel caso di specie l’imputato ha prima suonato, poi atteso sotto la porta e bussato nuovamente chiedendo alla donna di poter parlare.

I due atti compiuti nell’immediata successione con un unico fine, devono far propendere per un’azione unica, che quindi, alla luce dei principi esposti, non può configurare il delitto di atti persecutori.

 

FONTI:

www.brocardi.it; www.studiocataldi.it; www.altalex.com

 

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